Quando è utile il deposito prezzo presso al notaio rogante
Ormai sono passati due anni dall’entrata in vigore della legge n. 124/2017, articolo 1, commi 142 e 143 che prevede la facoltà dell’acquirente di richiedere il deposito prezzo al notaio rogante fino all’avvenuta trascrizione del contratto di compravendita.
Questa norma permette all’acquirente di fare sogni tranquilli tra la data del rogito e la data della sua trascrizione nei predetti registri, arco di tempo in cui potrebbe essere pubblicato un carico inaspettato in capo al venditore che potrebbe essere un’ipoteca, un pignoramento, una domanda giudiziale, ecc.; infatti il notaio deve tenere in deposito il saldo del prezzo destinato al venditore fino a quando, a seguito della formalità pubblicitaria, non sarà certo che l’acquisto non ha subito gravami.
Il deposito prezzo dal notaio può tornare molto utile nelle seguenti ipotesi:
- Presenza di debiti del venditore: ad esempio nell’eventuale presenza di spese condominiale straordinarie deliberate prima dell’atto ma non ancora eseguite. In questo caso viene depositata dal notaio la somma utile a coprire tali spese, che effettuerà il pagamento quando richiesto dall’amministratore di condominio;
- Casa non libera da persone o cose: nel caso lo stesso venditore occupi ancora l’immobile questo riceverà il prezzo pattuito solo ad avvenuta consegna della casa libera da persone e cose;
- Casa non agibile: il prezzo verrà pagato solo ad avvenuta presentazione della segnalazione certificata di agibilità dell’immobile;
- Casa soggetta a prelazione legale: il prezzo verrà pagato una volta che verrà meno la possibilità di esercitare la prelazione;
- Presenza di un pignoramento o di un’ipoteca pregressa: il prezzo verrà pagato solo ad avvenuta cancellazione di dette formalità.
E’ chiaro che tali ipotesi non sono all’ordine del giorno, ma è giusto sapere che vi è una tutela in più per l’acquirente che così non si vedrà costretto a rinunciare all’acquisto.
Fonte: Consiglio Nazionale del Notariato