Nuove norme a tutela di chi acquista immobili direttamente dal costruttore
Con il D. Lgs. N. 14/2019 entrato in vigore il 16 marzo 2019, vengono fornite maggiori garanzie per l’acquirente che intende acquistare dal costruttore (sia esso imprenditore o cooperativa edilizia) un immobile “su carta”, ovvero un immobile che non è ancora stato edificato ma per il quale è stato richiesto il Permesso di Costruire in data successiva all’entrata in vigore del decreto, oppure per una costruzione non ancora ultimata.
In particolare, l’ultima normativa a tutela degli acquirenti di immobili da costruire, prevedono:
- la redazione del contratto preliminare in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, pena la nullità dello stesso;
- il costruttore deve presentare all’acquirente una specifica fideiussione (rilasciata da una banca o un’assicurazione) delle somme riscosse o ancora da riscuotere prima o contestualmente alla stipula del contratto, pena la nullità dello stesso che può essere fatta valere esclusivamente dall’acquirente;
- il costruttore è obbligato a stipulare a beneficio dell’acquirente dell’immobile da costruire, un’assicurazione decennale avente effetto dalla data di ultimazione dei lavori; la mancata consegna della stessa polizza comporta la nullità del contratto che può essere fatta valere solamente dall’acquirente.
Inoltre, la mancata consegna della polizza assicurativa comporta il diritto dell’acquirente, una volta che ha comunicato la propria volontà di recedere dal contratto, ad escutere la fideiussione.