Dal 2006 è possibile riferire fiscalmente alcune cessioni immobiliari al valore catastale, indipendentemente dal prezzo pattuito e indicato nell’atto. È quindi possibile pagare le imposte relative all’atto solo sul valore dell’immobile determinato con i meccanismi di rivalutazione della rendita catastale. Un bel risparmio considerando che su una prima casa comperata per esempio a 180.000 euro, le imposte al 4% sull’intero prezzo sarebbero di 7.2000 euro, mentre se calcolate sul valore catastale di 80.000 euro fanno risultare 3.200 euro. Se invece si tratta di una seconda casa con imposte all’11% da 19.800 euro si passa a 8.800 euro. Il prezzo-valore si applica però se la parte acquirente fa una precisa richiesta al notaio che risulti obbligatoriamente nel corpo dell’atto. Si applica il prezzo-valore in tutti i casi di “cessione” del diritto di proprietà o di diritti reali parziali e di godimento come la nuda proprietà e l’usufrutto. Oltre a tutte le cessioni in cui entrambe le parti sono “privati”, godono del prezzo-valore anche le cessioni fatte a persone fisiche da cedenti non soggetti Iva (associazioni, fondazioni e simili) o in regime di esenzione Iva come imprese costruttrici o di ristrutturazione poste in essere oltre i quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento, oltre alle vendite fatte da imprese che non hanno costruito o ristrutturato l’immobile. I beni che possono beneficiare del prezzo-valore sono immobili ad uso abitativo e relative pertinenze (box, cantine, ecc) senza limitazione di numero e anche se acquistate separatamente dal bene principale, purché risulti nell’atto di acquisto la destinazione pertinenziale. Il prezzo-valore vale anche per beni che non godono di agevolazioni “prima casa”. Il meccanismo del prezzo-valore si applica a condizione che nell’atto sia indicato l’intero prezzo pattuito: “se viene occultato, anche in parte, il corrispettivo pattuito, le imposte sono dovute sull’intero importo di quest’ultimo e si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 per cento della differenza tra l’imposta dovuta e quella già applicata in base al corrispettivo dichiarato, detratto l’importo della sanzione eventualmente comminata”.
















